
September 4, 2025
Prevenzione del rischio sismico: obblighi di legge e soluzioni di adeguamento per le aziende
Prevenzione del rischio sismico: obblighi di legge e soluzioni di adeguamento per le aziende
La valutazione del rischio sismico è un obbligo di legge? La risposta non può essere che affermativa.
Prevenire il rischio sismico non è solo una buona pratica: è un obbligo di legge e un dovere verso lavoratori, patrimonio aziendale, continuità operativa e ambiente. Le norme italiane lo affermano con chiarezza: il rischio sismico va valutato e gestito nel DVR (D.Lgs 81/2008), va inquadrato in modelli organizzativi e sistemi di gestione (D.Lgs 231/2001), e ricade sotto la responsabilità del datore di lavoro o del delegato per la sicurezza di adottare tutte le misure di sicurezza (art. 2087 c.c.), con possibili profili penali in caso di omissioni (art. 589 c.p.). Per gli edifici strategici e rilevanti è prevista la verifica di vulnerabilità sismica (O.P.C.M. 3274/2003). In sintesi, prevenire è un obbligo giuridico prima ancora che morale.
Prima di entrare nel merito dei singoli riferimenti legislativi, è utile fissare due paletti operativi: il rischio sismico deve rientrare nella valutazione dei rischi aziendali e, per sua natura, costituisce un rischio rilevante per i lavoratori perché può generare danni significativi con una probabilità non trascurabile. Di conseguenza, la valutazione della sicurezza sismica non è opzionale.
Quali edifici vanno verificati (e spesso migliorati/adeguati)? Tutti quelli non progettati secondo il D.M. 14/01/2008 (NTC 2008), norme entrate in vigore il 1° luglio 2009. Per questi fabbricati è necessario programmare una valutazione della sicurezza sismica e, se serve, un intervento antisismico (miglioramento o adeguamento) per tutelare persone, ambiente e continuità operativa.

I. D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Cosa prevede D.Lgs 81/2008? – Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e l’obbligo di valutazione del rischio sismico
Il datore di lavoro deve valutare tutti in rischi, nessuno escluso, compreso il terremoto, secondo quanto riportato nell’art. 15- “Misure generali di tutela”.
“Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
- La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza.
b) La programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro (…)
c) L’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. “
Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 ;
- (…)”
Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
“1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (…)”
In conclusione, il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la valutazione di tutti i rischi – sismico compreso – e la redazione/aggiornamento del DVR sono obblighi non delegabili del datore di lavoro. Tale valutazione deve abbracciare attrezzature, sostanze impiegate e organizzazione/sistemazione dei luoghi di lavoro, così da garantire una tutela effettiva della salute e sicurezza dei lavoratori ed evitare responsabilità e sanzioni.
Quali sono i requisiti dei luoghi di lavoro?
Articolo 63 – Requisiti di salute e di sicurezza
“ I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV (…)”
Articolo 64 – Obblighi del datore di lavoro
“È obbligatorio che gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.”
Allegato IV – Requisiti degli ambienti di lavoro
“1.1. Stabilità e solidità
1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali (…)”
In sintesi, gli artt. 63 e 64 del D.Lgs. 81/2008, insieme all’Allegato IV, impongono che edifici e strutture dei luoghi di lavoro siano stabili e idonei all’uso e alle condizioni ambientali (sisma compreso). Il datore di lavoro deve mantenere e controllare regolarmente impianti e dispositivi di sicurezza, intervenendo quando emergono criticità.
Dalla valutazione alle scelte operative
La valutazione del rischio sismico va affidata a un tecnico competente e si concretizza in una Valutazione della Sicurezza dell’edificio. Da qui discendono le decisioni operative: quando le prestazioni risultano adeguate non sono richiesti interventi; se emergono carenze, si pianificano opere di adeguamento o miglioramento sismico; nei casi in cui non sia possibile garantire livelli minimi di sicurezza, si procede con limitazioni d’uso o declassamento degli ambienti.
Particolare attenzione va riservata ai capannoni industriali prefabbricati non progettati con criteri antisismici: le esperienze di danno e la letteratura tecnica evidenziano criticità ricorrenti nei collegamenti trave-pilastro, copertura-trave e pannelli di tamponamento-pilastri, oltre che nella controventatura delle scaffalature. Si tratta di punti deboli evidenti che non possono essere ignorati in sede di verifica.
Infine, è essenziale chiarire un equivoco frequente: agibilità, collaudi e altri titoli amministrativi non coincidono con uno standard di sicurezza sismica. Per i luoghi di lavoro è necessario verificare che gli edifici che ospitano gli insediamenti produttivi siano stati costruiti (o adeguati) con caratteristiche idonee a garantirne stabilità e resistenza in caso di terremoto. Solo così la prevenzione sismica diventa un fatto concreto, misurabile e coerente con gli obblighi di legge.
Il caso specifico dei capannoni industriali prefabbricati: Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi(…)
“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione (…) a seguito di tale rielaborazione le misure di prevenzione debbono essere aggiornate (…)”
Cosa deve fare il datore di lavoro una volta rilevate delle criticità? Articolo 64 – Obblighi del datore di lavoro
“1. Il datore di lavoro provvede affinché:
(…)
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
(…)”

II. Oltre il D.Lgs. 81/2008: cosa dicono ASL, Ministero del Lavoro e Protezione Civile
Accanto agli obblighi generali del Testo Unico, diverse indicazioni ufficiali hanno chiarito che il rischio sismico va valutato esplicitamente nel DVR e, quando necessario, va seguito da interventi di adeguamento o miglioramento sismico.
La ASL di Bergamo, con lettera della Direzione Generale del 1° aprile 2014 (oggetto: “Valutazione del rischio sismico nei capannoni industriali prefabbricati non costruiti con criteri antisismici”), ha richiamato i datori di lavoro all’obbligo — ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 — di effettuare una specifica valutazione del rischio terremoto, sottolineando l’elevata vulnerabilità di queste strutture, in particolare se realizzate prima della classificazione sismica.
La stessa direzione è ribadita dal Ministero del Lavoro in un comunicato stampa (Roma, 6 giugno 2012): stabilità e solidità degli edifici sono requisiti di sicurezza richiamati dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008; il loro mancato rispetto è sanzionabile e non può essere “neutralizzato” da liberatorie. Anche le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi includono tra i pericoli da considerare gli eventi naturali – terremoti compresi – in coerenza con l’approccio “globale” richiesto dal DVR.
Infine, l’OPCM 3274/2003 ha introdotto l’obbligo, a carico dei proprietari, di procedere alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici la cui funzionalità è strategica o la cui eventuale crisi potrebbe avere conseguenze rilevanti, quindi sia degli edifici esistenti la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile, che degli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
In pratica: per molti siti produttivi – e in modo particolare per i prefabbricati “storici” – non è più sufficiente una valutazione generica; serve una diagnosi sismica mirata e, dove necessario, un percorso di retrofit antisismico che tuteli persone, ambiente e business continuity.
III. CODICE CIVILE – Art. 2087. (Tutela delle condizioni di lavoro)
“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
In altre parole, l’imprenditore deve assicurare un ambiente di lavoro sicuro, adottando — in base alla natura dell’attività, all’esperienza e allo stato dell’arte — tutte le misure idonee a tutelare salute e dignità dei lavoratori. È una clausola “aperta”: impone di prevenire i rischi anche oltre il mero minimo legale quando occorre.
IV. CODICE PENALE – Art. 589. (Omicidio colposo) e Comma abrogato dalla L. 23 Marzo 2016, N. 41.
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.(…)”
“Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. “
In conclusione, chi, per colpa, causa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se l’evento avviene in violazione delle norme antinfortunistiche, la pena sale a 2–7 anni. In caso di più vittime (o vittime e feriti insieme) la sanzione prevista per la violazione più grave può essere aumentata fino al triplo, con tetto massimo a 15 anni.

V. DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 – “Responsabilità amministrativa delle società e degli enti” e successive modifiche con Legge n°179 del 30 novembre 2017
l D.Lgs. 231/2001 introduce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (società e enti) per reati commessi da loro rappresentanti, amministratori, dipendenti o terzi che agiscono in loro nome e conto.
La Legge 179/2017, che modifica il decreto, rafforza il sistema sanzionatorio e introduce la necessità di modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOG) efficaci per prevenire i reati.
In particolare, gli artt. 5 e 6 evidenziano la responsabilità delle persone che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione all’interno dell’azienda. Se una persona con tale ruolo (ad esempio amministratore delegato, country manager, o figure simili) non adempie ai propri compiti, come nel rispetto delle normative sulla sicurezza o dei rischi ambientali, la società può rivalersi legalmente nei suoi confronti. Questo comporta rischi significativi per il “dirigente”, soprattutto in caso di incidenti sul lavoro o di eventi sismici.
Ogni figura ha un ruolo fondamentale nel garantire che l’azienda rispetti le leggi in materia di sicurezza, prevenzione e protezione, in particolare in caso di eventi critici come incidenti sul lavoro o sismi.
Quali sono i presupposti perché una società sia chiamata a rispondere del reato di lesioni/omicidio colposo del lavoratore?
– Il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
– Non sia stato adottato un adeguato modello di organizzazione, gestione e controllo;
– Non sia stato nominato l’Organismo di Vigilanza.
Quali sono le sanzioni?
– Pecuniaria fino a circa € 1.500.000;
– Interdittive da 3 a 12 mesi;
– Confisca;
– Pubblicazione della sentenza.
Il D.Lgs 231/2001 e il D.Lgs 81/2008 sono correlati?
Il Decreto Legislativo n. 231/2001 è stato esteso ai reati colposi in ambito di sicurezza sul lavoro, includendo omicidio colposo e lesioni personali gravi, secondo l’art. 9 della L. n. 123/2007.
Questo ha reso necessario per le imprese, anche di piccole dimensioni, adottare un Modello Organizzativo e Gestionale (MOG) per prevenire tali reati.
In particolare, l’art. 6 del Decreto 231 prevede che, per escludere la responsabilità dell’ente, quest’ultimo debba adottare un MOG efficace.
Il D.Lgs. 81/2008 richiede l’adozione di un Modello Organizzativo di Gestione della Sicurezza (MOGS), che, se correttamente implementato, esonera l’ente dalle sanzioni previste dal Decreto 231.
I due modelli (MOG e MOGS) sono distinti ma coordinati, con l’Organismo di Vigilanza (OdV) che deve vigilare sulla loro attuazione, garantendo la sicurezza sul lavoro e prevenendo il rischio di reati. Inoltre, l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e l’art. 6 del D.Lgs. 231/01 sottolineano che l’adozione del MOG richiede l’adempimento di ulteriori obblighi, come la valutazione dei rischi e le misure di sicurezza.
In sintesi, un MOG non può considerarsi “efficacemente attuato” se non vengono rispettati anche tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, come il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e le relative misure di prevenzione.

Conclusione
In Italia il tema del rischio sismico negli ambienti di lavoro è regolato da un insieme di disposizioni che convergono su alcuni capisaldi: valutare tutti i rischi (terremoto incluso), garantire stabilità e solidità degli edifici, mantenere impianti e dispositivi in efficienza, pianificare interventi e manutenzioni, e organizzare la gestione dell’emergenza. In pratica, la conformità richiede una diagnosi tecnico-strutturale, la definizione di priorità e tempi d’intervento (adeguamento o miglioramento sismico), la tracciabilità documentale e un coinvolgimento attivo del datore di lavoro/gestore. È un percorso continuo di miglioramento, in cui gli interventi di retrofit antisismico trasformano gli obblighi in sicurezza reale per persone, patrimonio e continuità aziendale e ambiente.




