Seriana S.p.A.
Operatore impegnato nello svolgimento di un analisi del rischio sismico

Analisi rischio sismico

La procedura alla base di tutti gli interventi antisismici: l’analisi del rischio sismico

L’analisi del rischio sismico dice a un’azienda se il suo capannone è in grado di resistere al terremoto atteso nella sua zona, quali elementi cederebbero per primi e quali interventi servono, in che ordine e con quali costi. È il primo passo per aggiornare il DVR e per progettare qualsiasi intervento di miglioramento o adeguamento sismico. Seriana la esegue secondo il percorso di valutazione della sicurezza previsto dalle NTC (§8.5), dal rilievo in sito alla relazione finale con l’indice di vulnerabilità.

indagine conoscitiva
analisi storico-critica
caratterizzazione meccanica dei materiali
definizione dei livelli di conoscenza
analisi strutturale
proposta di interventi di adeguamento
A quali edifici è rivolto

Edifici prefabbricati in calcestruzzo

Capannoni industriali prefabbricati in calcestruzzo, soprattutto quelli costruiti prima della classificazione sismica del territorio o prima delle NTC 2008; magazzini e stabilimenti con scaffalature di grande altezza; edifici produttivi ampliati o con cambi di destinazione d’uso.
La stima della vulnerabilità mediante schede viene eseguita in sede di sopralluogo associando una certa classe ad un set di parametri rappresentativi della tipologia strutturale e del grado di conservazione dei principali elementi portanti. Ad ogni parametro è associata una scala di punteggi variabile in base alla classe che può essere associata.

Come si svolge l’analisi del rischio sismico
pilastro prefabbricato con camicia antisismica in acciaio

La stima dell’indice di vulnerabilità sismica di un edificio segue l’Iter progettuale di ‘Valutazione della sicurezza’ di cui al paragrafo 8.5 delle NTC che può essere riassunto nei seguenti passaggi.

  • Indagine conoscitiva: si definisce lo stato attuale della costruzione mediante rilievi plano-altimetrici, strutturali e dello stato di danno e deformativo della struttura;
  • Analisi storico-critica: è lo strumento che guida il progettista nella ricostruzione dello stato di sollecitazione attuale alla luce delle modifiche e degli eventi che hanno interessato l’edificio nel tempo;
  • Caratterizzazione meccanica dei materiali: valutazione della capacità di resistenza dei materiali mediante indagini svolte in sito o in laboratorio;
  • Definizione dei livelli di conoscenza e dei conseguenti fattori di confidenza: si definiscono coefficienti riduttivi delle proprietà meccaniche dei materiali via via minori al crescere del grado di approfondimento delle indagini;
  • Analisi strutturale e determinazione della vulnerabilità del sistema strutturale esistente;
    Proposta di eventuali interventi di rinforzo locale/miglioramento/adeguamento e valutazione del rapporto costi/benefici ottimale.

Al termine consegniamo la relazione di valutazione della sicurezza con l’indice di vulnerabilità, la classe di rischio sismico se richiesta e le ipotesi di intervento con una stima dei costi. 

Vuoi sapere da dove partire? Richiedi un sopralluogo: ti diciamo se serve un’analisi completa, quanto tempo richiede e quanto costa.

 

Quando la valutazione del rischio sismico è obbligatorio

La valutazione del rischio sismico è un obbligo di legge? La risposta non può essere che affermativa.

Prevenire il rischio sismico non è solo una buona pratica: è un obbligo di legge e un dovere verso lavoratori, patrimonio aziendale, continuità operativa e ambiente. Le norme italiane lo affermano con chiarezza: il rischio sismico va valutato e gestito nel DVR (D.Lgs 81/2008), va inquadrato in modelli organizzativi e sistemi di gestione (D.Lgs 231/2001), e ricade sotto la responsabilità del datore di lavoro o del delegato per la sicurezza di adottare tutte le misure di sicurezza (art. 2087 c.c.), con possibili profili penali in caso di omissioni (art. 589 c.p.). Per gli edifici strategici e rilevanti è prevista la verifica di vulnerabilità sismica (O.P.C.M. 3274/2003). In sintesi, prevenire è un obbligo giuridico prima ancora che morale.
Prima di entrare nel merito dei singoli riferimenti legislativi, è utile fissare due paletti operativi: il rischio sismico deve rientrare nella valutazione dei rischi aziendali e, per sua natura, costituisce un rischio rilevante per i lavoratori perché può generare danni significativi con una probabilità non trascurabile. Di conseguenza non è opzionale e rientra anche nei sistemi di gestione certificati ISO 45001.

Quali edifici vanno verificati (e spesso migliorati/adeguati)? Tutti quelli non progettati secondo il D.M. 14/01/2008 (NTC 2008), norme entrate in vigore il 1° luglio 2009. Per questi fabbricati è necessario programmare una valutazione della sicurezza sismica e, se serve, un intervento antisismico (miglioramento o adeguamento) per tutelare persone, ambiente e continuità operativa.

D.Lgs 81/2008 e obbligo di valutazione del rischio sismico

Rischio sismico e obblighi di legge per le aziende

Cosa prevede il D.Lgs 81/2008? Il DVR e l’obbligo di valutazione del rischio sismico

Il D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (artt. 15 e 28), terremoto compreso, e a riportarli nel DVR. È un obbligo che non può essere delegato (art. 17).

In conclusione, il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la valutazione di tutti i rischi – sismico compreso – e la redazione/aggiornamento del DVR sono obblighi non delegabili del datore di lavoro. Tale valutazione deve abbracciare attrezzature, sostanze impiegate e organizzazione/sistemazione dei luoghi di lavoro, così da garantire una tutela effettiva della salute e sicurezza dei lavoratori ed evitare responsabilità e sanzioni.

Quali sono i requisiti dei luoghi di lavoro?

Gli artt. 63 e 64 e l’Allegato IV aggiungono che gli edifici che ospitano luoghi di lavoro devono essere stabili e avere una solidità adeguata all’uso e alle caratteristiche ambientali del sito, sisma incluso, e che i difetti rilevati vanno eliminati il prima possibile.

Dalla valutazione alle scelte operative

La valutazione del rischio sismico va affidata a un tecnico competente e si concretizza in una Valutazione della Sicurezza dell’edificio. Da qui discendono le decisioni operative: quando le prestazioni risultano adeguate non sono richiesti interventi; se emergono carenze, si pianificano opere di adeguamento o miglioramento sismico; nei casi in cui non sia possibile garantire livelli minimi di sicurezza, si procede con limitazioni d’uso o declassamento degli ambienti.

Particolare attenzione va riservata ai capannoni industriali prefabbricati non progettati con criteri antisismici: le esperienze di danno e la letteratura tecnica evidenziano criticità ricorrenti nei collegamenti trave-pilastro, copertura-trave e pannelli di tamponamento-pilastri, oltre che nella controventatura delle scaffalature. Si tratta di punti deboli evidenti che non possono essere ignorati in sede di verifica.

Infine, è essenziale chiarire un equivoco frequente: agibilità, collaudi e altri titoli amministrativi non coincidono con uno standard di sicurezza sismica. Per i luoghi di lavoro è necessario verificare che gli edifici che ospitano gli insediamenti produttivi siano stati costruiti (o adeguati) con caratteristiche idonee a garantirne stabilità e resistenza in caso di terremoto. Solo così la prevenzione sismica diventa un fatto concreto, misurabile e coerente con gli obblighi di legge.

Il DVR va rielaborato quando cambiano il processo produttivo, l’organizzazione del lavoro o lo stato della tecnica (art. 29): una valutazione sismica fatta anni fa e mai aggiornata non è sufficiente.

Oltre il D.Lgs. 81/2008: cosa dicono ASL, Ministero del Lavoro e Protezione Civile

Infografica: rischio sismico e obblighi di legge per le aziende

Accanto agli obblighi generali del Testo Unico, diverse indicazioni ufficiali hanno chiarito che il rischio sismico va valutato esplicitamente nel DVR e, quando necessario, va seguito da interventi di adeguamento o miglioramento sismico.

La ASL di Bergamo, con lettera della Direzione Generale del 1° aprile 2014 (oggetto: “Valutazione del rischio sismico nei capannoni industriali prefabbricati non costruiti con criteri antisismici”), ha richiamato i datori di lavoro all’obbligo – ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 – di effettuare una specifica valutazione del rischio terremoto, sottolineando l’elevata vulnerabilità di queste strutture, in particolare se realizzate prima della classificazione sismica.

La stessa direzione è ribadita dal Ministero del Lavoro in un comunicato stampa (Roma, 6 giugno 2012): stabilità e solidità degli edifici sono requisiti di sicurezza richiamati dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008; il loro mancato rispetto è sanzionabile e non può essere “neutralizzato” da liberatorie. Anche le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi includono tra i pericoli da considerare gli eventi naturali – terremoti compresi – in coerenza con l’approccio “globale” richiesto dal DVR.

Infine, l’OPCM 3274/2003 ha introdotto l’obbligo, a carico dei proprietari, di procedere alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici la cui funzionalità è strategica o la cui eventuale crisi potrebbe avere conseguenze rilevanti, quindi sia degli edifici esistenti la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile, che degli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

In pratica: per molti siti produttivi – e in modo particolare per i prefabbricati “storici” – non è più sufficiente una valutazione generica; serve una diagnosi sismica mirata e, dove necessario, un percorso di retrofit antisismico che tuteli persone, ambiente e business continuity.

Responsabilità civili, penali e D.Lgs. 231/2001

Le responsabilità non sono solo amministrative. L’art. 2087 del codice civile impone all’imprenditore di adottare tutte le misure che l’esperienza e la tecnica rendono disponibili, e se un lavoratore muore per la violazione delle norme antinfortunistiche l’art. 589 del codice penale prevede la reclusione da due a sette anni.

Con il D.Lgs. 231/2001, esteso ai reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro dalla L. 123/2007, anche la società può rispondere di omicidio o lesioni colpose, con sanzioni pecuniarie e interdittive, se non ha adottato un modello organizzativo efficace. E un modello non può dirsi efficace se il DVR, rischio sismico compreso, è incompleto (art. 30 D.Lgs. 81/2008).

Soggetti che rivestono una posizione di garanzia: datore di lavoro, delegato per la sicurezza, dirigente, preposto

Classe di rischio sismico

Il risultato dell’analisi può essere espresso anche come classe di rischio sismico, da A+ a G secondo il D.M. 58/2017, utile per incentivi fiscali, coperture assicurative e rating. Per i capannoni prefabbricati si applica sempre il metodo convenzionale, basato su rilievo, prove sui materiali e calcolo strutturale. Approfondisci cos’è il rischio sismico e come funzionano le classi.

Tra i vari fattori che influiscono sulla classe di rischio sismico la vulnerabilità sismica di un edificio è forse uno dei fattori più rilevanti perché, a differenza degli altri due elementi (pericolosità ed esposizione), è direttamente influenzabile dall’imprenditore.

Un’analisi di vulnerabilità sismica può calcolare l’entità di questo fattore ed eventualmente identificare dei metodi per ridurlo, rendendo minore il rischio sismico ed aumentando perciò la sicurezza delle persone che lavorano all’interno dell’edificio.

Il rischio sismico nel DVR per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) è una relazione che identifica e raccoglie tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori in relazione alle attività da loro svolte ed ai luoghi dove lavorano, ai danni che il lavoratore potrebbe subire nel caso tali rischi non vengano trattati correttamente ed alle misure per la prevenzione e la protezione da suddetti rischi.

Come visto sopra, il D.Lgs. 81/2008 impone di valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro: il terremoto non fa eccezione, e la sua valutazione entra a pieno titolo nel DVR.

Procedure standardizzate per la valutazione del rischio sismico

Nel maggio 2012, la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul lavoro ha approvato le cosiddette “Procedure Standardizzate” (recepite nel D.M. 30 novembre 2012) per la Valutazione dei Rischi ed elaborazione del DVR.

Tra i pericoli individuati in azienda, nel modulo 2 delle “Procedure standardizzate” vengono citati una serie di pericoli naturali, come ad esempio inondazioni, allagamenti e terremoti. Inoltre, a queste emergenze naturali sono associati, in quanto esempi di incidenti e possibili criticità, i cedimenti strutturali.

Nel DVR deve essere allegata la valutazione del rischio sismico congiuntamente alle apposite misure di protezione e prevenzione attuali, i dispositivi di protezione individuali e collettivi applicati a seguito della valutazione e anche le procedure per la verifica della concretezza delle misure adottate.

La valutazione sismica per il DVR

Per le aziende che devono aggiornare il DVR, gli esiti dell’analisi vengono organizzati in un allegato specifico, articolato in tre fasi.

Programma di miglioramento e Piano di gestione delle emergenze
Fase conoscitiva

La prima fase è quella conoscitiva e ricognitiva dello stato dell’edificio e degli elementi non strutturali. In questa fase avviene la raccolta di informazioni relative all’edificio quali:

  • l’anno di costruzione (pre/post classificazione sismica);
  • il progetto strutturale (dettagli costruttivi, tecnologie costruttive, materiali, ecc.);
  • l’eventuale presenza di certificazioni (conformità sismica, collaudo statico, agibilità, ecc.);
  • lo stato di manutenzione;
  • la classificazione sismica del territorio.

Dopo la raccolta delle informazioni anagrafiche e generali, segue una fase di rilevazione delle informazioni di carattere strutturale che comprende:

  • il rilievo geometrico strutturale (compresi gli eventuali interventi strutturali subiti dall’edificio negli anni);
  • i dettagli costruttivi;
  • l’elenco degli elementi non strutturali rilevanti per la sicurezza (mobili, arredi, scaffalature, controsoffitti, cornicioni, ecc.);
  • il censimento degli impianti;
  • il rilievo materico (ossia l’analisi dei materiali utilizzati per la costruzione e le loro caratteristiche).
Fase valutativa

La seconda fase è quella valutativa e di identificazione di eventuali dissesti o vulnerabilità strutturali e non strutturali rilevanti ai fini della sicurezza. In questa parte è necessario provvedere all’integrazione del DVR con la valutazione del rischio associato al Pericolo Sismico: è indispensabile eseguire un’analisi che prenda in considerazione tutti i parametri di sicurezza dei vari elementi che evidenzi per ciascuno di essi eventuali indicatori di vulnerabilità determinando infine un esito in termini di valutazione del Rischio Sismico del luogo di lavoro che verrà preso in considerazione nella fase successiva.

Fase programmatica

La terza fase è quella programmatica; basandosi sull’esito della valutazione del rischio sismico bisogna procedere con un’adeguata pianificazione delle metodologie da utilizzare al fine di ridurre il più possibile i fattori di rischio, quali:

  • la predisposizione di specifiche procedure di intervento in caso di evento sismico;
  • l’integrazione dei Piani di Emergenza;
  • la predisposizione di misure per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali;
  • la pianificazione di possibili interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali nei casi in cui la valutazione dei rischi lo ritenga necessario.

La prevenzione del rischio sismico equivale quindi alla valutazione del grado di vulnerabilità e di sicurezza degli edifici (sia le parti strutturali che quelle non strutturali) ed alla programmazione di interventi di manutenzione periodica in relazione alle informazioni presenti nel DVR.

Il datore di lavoro deve perciò predisporre anche una potenziale attuazione di interventi che aumentino il livello di sicurezza sismica dell’edificio quali, ad esempio, adeguamento sismico dell’immobile o degli interventi più circoscritti come il miglioramento sismico o il rinforzo locale.

Conclusione

In Italia il tema del rischio sismico negli ambienti di lavoro è regolato da un insieme di disposizioni che convergono su alcuni capisaldi: valutare tutti i rischi (terremoto incluso), garantire stabilità e solidità degli edifici, mantenere impianti e dispositivi in efficienza, pianificare interventi e manutenzioni, e organizzare la gestione dell’emergenza.

In pratica, la conformità richiede una diagnosi tecnico-strutturale, la definizione di priorità e tempi d’intervento (adeguamento o miglioramento sismico), la tracciabilità documentale e un coinvolgimento attivo del datore di lavoro/gestore. È un percorso continuo di miglioramento, in cui gli interventi di retrofit antisismico trasformano gli obblighi in sicurezza reale per persone, patrimonio e continuità aziendale e ambiente.

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